TRENITALIA

In cosa consiste

E’ un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie fra imprese e clienti-consumatori. Evita i costi e la durata delle cause ordinarie e si basa su un protocollo sottoscritto fra le associazioni dei consumatori e l’Azienda.

Cosa significa “paritetica”

La controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.

Quanto costa

E’ gratuita (fatta salva la quota di iscrizione all’Associazione)

Condizioni di ammissibilità

La procedura di conciliazione può essere avviata solo se è già stato esperito un reclamo con esito insoddisfacente o se Trenitalia non ha fornito risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione del reclamo.

Chi presenta la domanda

La domanda di conciliazione può essere inoltrata dall’interessato personalmente oppure tramite l’Associazione.

Termine per la domanda

La procedura di conciliazione deve essere avviata:

  1. in caso di risposta al reclamo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della risposta al reclamo;
  2. in caso di mancata risposta, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni di cui dispone Trenitalia per rispondere al reclamo (in altri termini: entro 120 giorni dall’invio del reclamo).

Durata massima

La Commissione è tenuta ad iniziare il tentativo di Conciliazione entro 45 giorni dal ricevimento della domanda e concludere il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Nei casi particolarmente complessi (a giudizio della Commissione) è ammessa una proroga di 30 giorni.

Esito positivo

La Commissione redige un verbale di proposta conciliativa; la Segreteria la trasmette al consumatore, il quale – se intende aderire – deve comunicarlo entro 15 giorni; se il consumatore accetta la proposta conciliativa, viene sottoscritto il verbale di conciliazione. Sia il consumatore che l’Associazione si impegnano ad astenersi da future iniziative legali sul caso esaminato, rinunciando formalmente anche a quelle eventualmente in atto al momento della presentazione della domanda.

Esito negativo

Se la Commissione non riesce a concordare una proposta conciliativa o le parti non l’accettano, i due conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo.

Non essendo il tentativo di conciliazione condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, il verbale negativo non produce effetti particolari. Resta salva ogni altra forma di tutela da parte del cittadino. della domanda

Con la domanda di conciliazione l’interessato interrompe eventuali termini di prescrizione e decadenza e si impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa dell’esito della procedura di conciliazione.