In cosa consiste
E’ un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie fra imprese e clienti-consumatori. Evita i costi e la durata delle cause ordinarie e si basa su un protocollo sottoscritto fra le Associazioni dei consumatori e l’Azienda.
Cosa significa “paritetica”
La controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.
Quanto costa
E’ gratuita (fatta salva la quota di iscrizione all’Associazione)
Condizioni di ammissibilità
La procedura di conciliazione può essere avviata soltanto dopo aver presentato un reclamo al quale non sia stata data una risposta entro i termini di 45 giorni, previsti dalla Carta dei Servizi Fastweb, o che non sia stata ritenuta soddisfacente.
Chi presenta la domanda
La procedura si attiva quando il conciliatore dell’Associazione prescelta compila personalmente o tramite l’Associazione dei Consumatori prescelta, il modulo presente sul sito www.fastweb.it. Le singole domande saranno valutate, caso per caso, da una Commissione di Conciliazione Paritetica, composta da un Conciliatore FASTWEB ed un Conciliatore dell’Associazione scelta.
Termine per la domanda
A partire dal quarantaseiesimo giorno successivo alla presentazione del reclamo a cui non è stata data risposta o è stata data insoddisfacente. La procedura si concluderà massimo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un verbale di conciliazione.
Durata massima
La procedura si concluderà entro massimo 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un verbale di conciliazione.
Sospensione di eventuali
azioni esecutive da parte
di Fastweb Sino a quando non sia stata ultimata la procedura di conciliazione è sospesa per Fastweb la possibilità di attuare azioni cautelative nei confronti del cliente.
Esito positivo
La Commissione redige un verbale di proposta conciliativa che viene sottoposta o direttamente o per tramite dell’Associazione incaricata, al consumatore.
Esito negativo
Se la Commissione non riesce a concordare una proposta conciliativa o le parti non l’accettano, i due conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo.
Effetto della domanda
Con la domanda di conciliazione l’interessato interrompe eventuali termini di prescrizione e decadenza e si impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa dell’esito della procedura di conciliazione.
- Verbale di conciliazione: è immediatamente vincolante fra le parti e preclude la possibilità di azione giudiziale avente ad oggetto la medesima controversia. Tuttavia, ha solo efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. , e non costituisce, di per sé, titolo esecutivo. Nel caso che Fastweb non adempia spontaneamente agli impegni assunti con il verbale, per procedere in via esecutiva occorre preventivamente ottenere in via giudiziale un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) che, sulla base del verbale sottoscritto, accerti l’esistenza dell’obbligazione a carico di Fastweb e la condannino ad adempiere.
- Verbale di mancato accordo: Non essendo il tentativo di conciliazione condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, il verbale negativo non produce effetti particolari. Resta salva ogni altra forma di tutela da parte del cittadino.