OBBLIGHI DI INFORMATIVA IMPRESE

Quando si sceglie una nuova polizza assicurativa, è utile mettere a confronto le proposte di imprese differenti, per garantirti una scelta consapevole.

E’ utile quindi leggere attentamente il Fascicolo informativo che le imprese devono pubblicare nel loro sito internet per tutta la durata dei contratti e che l’intermediario è tenuto a consegnare prima della sottoscrizione della proposta.

Il Fascicolo informativo si compone dei seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

  1. scheda sintetica, prevista per i contratti con partecipazione agli utili, contiene le informazioni di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi del contratto e su eventuali rischi connessi;
  2. nota informativa, illustra più in dettaglio le coperture offerte, con evidenza delle garanzie e delle obbligazioni assunte dall’impresa e dei diritti e doveri del contraente;
  3. condizioni di assicurazione comprensive del regolamento della gestione separata, sono le clausole che disciplinano il contratto e contengono i diritti e doveri delle parti;
  4. modulo di proposta o, ove non previsto, modulo di polizza, è il documento sottoscritto dal contraente per richiedere alla compagnia la stipula del contratto;
  5. glossario, o contiene la spiegazione dei principali termini assicurativi adottati.

Nelle Schede sintetiche dei contratti con partecipazione agli utili e nella Nota informativa dei contratti di puro rischio viene riportato, tra le altre cose, il “costo percentuale medio annuo” che è un indicatore sintetico che illustra di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione ipoteticamente non gravata da costi.

La Nota informativa comprende anche un Progetto esemplificativoche aiuta a capire lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurative nel tempo e i valori di riduzione e di riscatto della polizza.

Il Progetto esemplificativo, poiché basato su ipotesi di rendimento, non comporta l’impegno dell’impresa a raggiungere il risultato prospettato.

Il contraente ha diritto di chiedere all’intermediario qualsiasi chiarimento e questi è tenuto a fornire risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta. La compagnia e la rete di vendita sono tenute a dare la massima assistenza anche durante il periodo di validità del contratto, fornendo in qualunque momento un’informativa corretta, esauriente e tempestiva.

Al riguardo è intervenuto l’articolo 16 del regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS che ha sancito, per le imprese, l’obbligo di fornire, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione, presentata dal contraente o dagli aventi diritto, in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa.

(fonte IVASS)