Il collocamento di un contratto di assicurazione vita può avvenire anche attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:
- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sezione E)
- i produttori diretti delle imprese (sezione C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sezione D) e i loro collaboratori (sezione E).
Si noti che addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei locali di un intermediario iscritto non hanno l’obbligo di iscrizione al RUI, mentre gli intermediari comunitari hanno l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso al RUI.
In occasione del primo contatto l’intermediario deve consegnare un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamentoai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione della proposta, deve consegnare una dichiarazione dalla quale risultino i suoi dati essenziali (nome, cognome, recapito telefonico, denominazione della società per la quale opera, etc.).
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, è opportuno verificare sempre la qualifica professionale dell’intermediario e il rapporto che intrattiene con l’impresa che offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assicurazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della trasmissione della polizza definitiva, devono essere indicati, per iscritto, la struttura o il numero verde cui rivolgersi per ottenere l’assistenza post-vendita.
(fonte IVASS)