POLIZZE CONNESSE A MUTUI IMMOBILIARI O AL CREDITO AL CONSUMO

Le polizze vendute in abbinamento a mutui e prestiti (c.d. PPI, Payment Protection Insurance) hanno lo scopo di fornire una copertura assicurativa al consumatore per l’eventualità che questi non sia in grado di restituire il prestito.

Solitamente le banche e gli altri intermediari finanziari chiedono la stipulazione di un contratto di assicurazione per rilasciare un mutuo immobiliare o un finanziamento al consumo.

I PPI generalmente sono pacchetti che comprendono coperture vita e danni prestate da differenti imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo.

rischi coperti, a seconda dei casi, sono:

  • il decesso;
  • le perdite pecuniarie conseguenti a perdita di impiego;
  • l’infortunio e/o la malattia del cliente finanziato;
  • la perdita o la riduzione del valore del bene finanziato (es. immobile) per incendio o altre cause.

I prodotti di finanziamento più frequentemente associati ai PPI sono diversi tipi di credito al consumo (in particolare carte di credito e prestiti personali) e mutui immobiliari.

Il c.d. decreto liberalizzazioni ha introdotto una nuova disciplina a tutela del consumatore, prevedendo che se le banche e gli altri intermediari finanziari condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di una polizza vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di contratti vita offerti da due differenti gruppi assicurativi, riconoscendogli anche la possibilità di ricercare sul mercato una polizza più conveniente.

Detti gruppi assicurativi non devono essere riconducibili in alcun modo alle banche e agli intermediari finanziari che erogano il mutuo.

Qualora il consumatore trovi sul mercato tale copertura, le banche e gli intermediari finanziari devono accettarla senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo.
In attuazione del decreto e per facilitarti nel confronto, il regolamento n. 40 del 2012 pubblicato nel sito dell’IVASS, entrato in vigore il 2 luglio 2012, ha:

  • fissato i contenuti minimi della polizza vita e definito un preventivo standard;
  • previsto l’obbligo per le imprese, dal 1° settembre 2012, di fornire sui loro siti internet un servizio on line gratuito di preventivazione;
  • fatto rinvio al sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) per la consultazione dell’elenco delle imprese di assicurazione che offrono tali coperture, con la denominazione delle relative polizze vita commercializzate.

È bene sapere che, per evitare ogni possibile conflitto di interessi, la banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari del contratto di assicurazione solo qualora il contratto non sia stato intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’impresa è tenuta a restituire la parte di premio pagato relativa al periodo residuo fino alla scadenza originaria (nel caso di pagamento di un premio unico) In alternativa si può richiedere la prosecuzione della polizza fino alla scadenza, anche designando un nuovo beneficiario.

(fonte IVASS)