L’attestato di rischio è il documento, utilizzato nel sistema bonus malus, che rappresenta la storia dei sinistri occorsi al veicolo, indipendentemente dal suo conducente.
Nell’attestato di rischio vengono riportati i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e pagati dall’impresa, anche a titolo parziale; è specificata la tipologia del danno liquidato e indicati i sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché i sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei conducenti stessi.
L’attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito “interne”), che premia o penalizza in modo diverso la sinistrosità pregressa.
Nell’attestato viene inoltre indicata la corrispondente CU, calcolata in base alla scala bonus malus comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all’assicurato omogeneità di valutazione allorché passi da una compagnia ad un’altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna di esse. È infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, cambiare compagnia e conservare la propria storia assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa ovvero valorizzata la condotta di guida virtuosa.
La compagnia assicurativa, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve trasmettere l’attestato di rischio al domicilio del contraente (o, se persona diversa, al domicilio del proprietario, usufruttuario, acquirente del veicolo a rate o utilizzatore in leasing) unitamente ad una comunicazione scritta recante l’avviso della scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la nuova annualità.
Tale obbligo di comunicazione è previsto qualunque sia la forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati.
In caso di sospensione del contratto, la compagnia è tenuta a trasmettere al domicilio del contraente (o di uno degli altri soggetti sopra elencati) l’attestato e la comunicazione almeno 30 giorni prima della nuova scadenza, successiva alla riattivazione.
La compagnia deve inviare l’attestato al domicilio del contraente, anche in caso di furto, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.
Ricorre il medesimo obbligo anche in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anziché cederlo all’acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.
Qualora il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del periodo di osservazione (cioè prima di due mesi antecedenti la scadenza annua del contratto) o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il
mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a inviare al domicilio del contraente (o di uno degli altri soggetti sopra elencati) l’attestato di rischio. Fatto salvo quanto sopra, il contraente (o uno degli altri soggetti sopra elencati) può richiedere in ogni momento, anche in corso di contratto, l’attestato di rischio e l’impresa ha l’obbligo di trasmetterlo al suo domicilio entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta.
In tal caso il documento trasmesso sarà quello relativo all’ultima annualità conclusa al momento della richiesta.
Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’attestato deve essere inviato al domicilio di quest’ultimo.
Nel caso in cui si voglia assicurare il veicolo con altra impresa si deve sempre consegnare all’atto della sottoscrizione del contratto l’attestato di rischio in corso di validità: in assenza di tale documento, il contratto è assegnato alla CU più penalizzante, ossia la 18.
Se al momento della stipulazione ci si trova nell’impossibilità di consegnare l’attestato alla nuova compagnia, si puo’ comunque farlo entro i 3 mesi successivi: si avrà così diritto alla riclassificazione del contratto in base alle informazioni contenute nell’attestato stesso e alla riassegnazione della relativa CU. L’impresa provvederà inoltre a calcolare l’eventuale differenza di premio risultante a credito, che dovrà essere regolata con rimborso a favore della parte contraente entro la data di scadenza del contratto.
L’attestato di rischio è valido 5 anni; in caso di documentata cessazione del rischio assicurato (per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà) o in caso di sospensione del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per 5 anni.
Ciò vuol dire che il contraente ha diritto di conservare la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito qualora entro 5 anni stipuli un nuovo contratto, presso la stessa o altra impresa, in relazione ad altro veicolo di proprietà (nei casi di documentata cessazione del rischio) o in relazione al medesimo veicolo (nei casi di sospensione). Il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente del veicolo a rate o l’utilizzatore in leasing) nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento dell’attestato, può richiedere all’impresa il rilascio di un duplicato, che gli deve essere inviato entro 15 giorni, senza applicazione di costi.
Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, richiedere il rilascio di un duplicato dell’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato.
Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o altro veicolo di proprietà. L’impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestato dopo aver verificato l’effettiva utilizzazione da parte del richiedente del veicolo cui l’attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal precedente contraente (società di leasing o di noleggio).
La disposizione mira a garantire all’utilizzatore del veicolo la possibilità di trasferire sul medesimo veicolo, se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o su altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing o il noleggio, e di evitare così l’assegnazione alla classe di ingresso.
(fonte IVASS)