DIRITTI PASSEGGERI TRENI

Con il decreto legislativo 70/2014 – emanato a seguito del deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea in quanto non aveva stabilito norme volte a sanzionare le violazioni dei diritti previsti dal Regolamento n. 1371 del 2007 sui diritti dei passeggeri ferroviari – sono stati dettagliati i casi in cui le imprese ferroviarie possono essere sanzionate.

In caso di violazioni l’utente – anche tramite le sezioni territoriali del Movimento Consumatori – deve prima fare reclamo all’impresa ferroviaria (in caso di reclami a Trenitalia, vedi pag. 25 Carta della qualità dei servizi) che dovrà rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Dopodiché sarà possibile inviare una segnalazione all’Autorità dei trasporti utilizzando il modulo di reclamo scaricabile dal sito dove è anche possibile consultare il regolamento sul procedimento sanzionatorio.

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