RESPONSABILITÀ ALBERGATORE

Alberghi, campeggi, agriturismi, ostelli e, in generale, le strutture alberghiere sono tenuti a garantire la tranquillità e la sicurezza dei propri ospiti, a offrire il servizio sulla base degli standard pubblicizzati e rispondono dei danni subiti dal turista.

SERVIZI ACCESSORI E QUALITÀ

Nel caso in cui la struttura alberghiera o il campeggio non offra i servizi pubbicizzati, prenotati e pagati dal turista, è possibile ottenere un risarcimento dei danni per l’inadempimento.

FURTO, DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO DEI BENI

La responsabilità dell’albergatore è disciplinata dagli artt. 1783 e seg. del Codice Civile.

4 Sterne Hotel Schild - Gold auf Schwarz

Se gli oggetti che il turista porta con sé in albergo e che lascia all’interno della propria stanza si deteriorano, vengono distrutti o rubati, l’albergatore è tenuto al risarcimento del valore dell’oggetto nel limite dell’equivalente di cento volteil prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. Sono risarciti i danni causati alle cose

  1. che si trovano in albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio
  2. di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio e durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

Il limite al risarcimento

  • è escluso se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni portati in albergo sono imputabili per colpa all’albergatore, ad un membro della sua famiglia o ad un suo ausiliario
  • nel caso in cui il turista abbia dato in custodia all’albergatore specifici oggetti.

L’albergatore non può negare la disponibilità a custodireoggetti o denaro contante in caso di richiesta che gli viene rivolta dal cliente, a meno che non si tratti di beni di valore eccessivo o pericolosi. L’albergatore non è responsabile nel caso in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione dei beni siano dovuti:

  1. al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita
  2. a forza maggiore
  3. alla natura della cosa.

Attenzione: il danno va denunciato immediatamente all’albergatore e, nel caso di furto, alle autorità competenti. Una denuncia tardiva può pregiudicare la richiesta risarcitoria nei confronti dell’albergatore. È  consigliabile accompagnare la segnalazione verbale ad una denuncia scritta. Nel caso in cui si decida di lasciare in custodia oggetti di valore si raccomanda di richiedere il rilascio di una ricevuta. Clausole di limitazione di responsabilità (es. “l’albergo non risponde di eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze”) sono inefficaci perché vessatorie. La responsabilità dell’albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva, rientra nella responsabilità da custodia prevista dall’art. 2051 c.c. con la conseguenza che è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare che l’evento si è verificato per caso fortuito (Cass. 9 novembre 2005, n. 21684; Cass. 26 novembre 2007, n. 24739). Per conoscere quali siano le classificazioni delle strutture ricettive e i requisiti minimi che le stesse devono possedere: artt. 8 e seg. del Codice del Turismo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *