Trascorrere le vacanze dovrebbe essere sempre un piacere, un periodo dedicato al riposo o al divertimento. Talvolta, giunti a destinazione, scopriamo però che quanto ci era stato promesso e pubblicizzato dai tour operator o dalle agenzie viaggi non corrisponde alla realtà. Se il tour operator non ha offerto quanto previsto dal contratto è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale subito dal turista. Ma non solo. Esiste una tipologia di danno, chiamato comunemente danno da vacanza rovinata, che corrisponde proprio al disagio psico-fisico subito dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo. In quali casi c’è un danno da vacanza rovinata? Non basta che gli obblighi assunti dagli organizzatori di viaggi e previsti nel contratto non siano stati rispettati, ovvero quando i servizi offerti siano di livello inferiore rispetto a quelli promessi al momento dell’acquisto del pacchetto turistico o del tutto inesistenti (strutture ricettive fatiscenti, scarse condizioni igieniche, organizzazione carente, mancata assistenza). Il Codice del Turismo stabilisce che (artt. 47, 48 e 49):
- le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata siano da individuarsi nellinadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico;
- linadempimento non sia di scarsa importanza;
- il danno da vacanza rovinata corrisponda al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed allirripetibilità delloccasione perduta.
Inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sono ravvisabili ogniqualvolta la vacanza non corrisponda alle aspettative del turista, ingenerate non solo dai depliant pubblicitari e dagli opuscoli informativi, ma anche dallo stesso contratto. Si consideri, a mero titolo esemplificativo, una recente sentenza del Tribunale di Aosta che ha riconosciuto come fondata la domanda risarcitoria inerente il danno da vacanza rovinata formulata da portatore di handicap fisico per inadeguato posizionamento del WC e presenza di arredi all’interno nella camera d’albergo assegnatagli che impediva lo spostamento e la rotazione della carrozzina (“E’ fondata la domanda risarcitoria inerente il danno per vacanzarovinata, con restituzione della caparra versata al momento della prenotazione, laddove risulti accertato che, contrariamente agli accordi contrattuali assunti tra le parti, la camera d’albergo assegnata all’attore non permetteva allo stesso, portatore di handicap fisico, di fruire in modo adeguata del locale bagno a causa dell’inadeguato posizionamento del WC e della presenza di arredi all’interno della camera assegnatagli, che impediva lo spostamento e la rotazione della carrozzina, altrimenti possibile solo con la rimozione degli arredi medesimi o la riduzione delle dimensioni del letto matrimoniale, violando così in maniera rilevante le dotazioni al servizio della camera, in violazione dei pregressi accordi contrattuali. Dette circostanze, accertate con apposita perizia, evidenziano con chiarezza le difficoltà per l’istante di fruire dei servizi, in violazione degli accordi pregressi con la convenuta. Ne consegue che quest’ultima deve essere dichiarata inadempiente ed il contratto stipulato inter parte risolto per tale causa. Alla risoluzione del contratto segue la condanna alla restituzione della caparra ricevuta, maggiorata degli interessi legali sino all’effettivo saldo” (Trib. Aosta, 15 febbraio 2013). Quando l’inadempimento è da considerarsi di non scarsa importanza? La giurisprudenza precisa che è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità (fra le molte, Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256 (rv. 622383): “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Tuttavia, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, ma solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito“; Trib. Milano, Sez. XI, 24 aprile 2013: “In ordine al danno da vacanza rovinata, occorre precisare che non tutti i disagi possono legittimare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale. Ed infatti, è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione alle singole fattispecie, con apprezzamento di fatto del giudice di merito“). Quanto all’irripetibilità dell’occasione, si pensi al viaggio di nozze, tipico esempio di viaggio avente caratteristiche di unicità (Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2013: “E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile; ed il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o del venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi“; Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2013: “In base alla ribadita configurabilità ontologica ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost. del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il giudice, in caso di lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio di nozze organizzato, deve considerare il nocumento procurato di particolare gravità in relazione all’irripetibilità del citato viaggio”). Come comportarsi in questi casi?
RECLAMO IN LOCO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista mediante tempestiva presentazione di reclamoaffinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
TESTIMONIANZE E PROVE
Come tutti i danni risarcibili, anche questo deve essere provato: occorre raccogliere testimonianze ed effettuare rilievi fotografici di tutto ciò che è risultato difforme da quanto acquistato. E’ molto interessante la posizione assunta dalla giurisprudenza in merito al problema della prova del danno da vacanza rovinata. La Corte di Cassazione e diversi Tribunali hanno, infatti, sancito il principio secondo cui è sufficiente che il viaggiatore dia dimostrazione dell’inadempimento del contratto da parte del tour operator, mentre non è necessario che provi in che modo ciò abbia inciso sul mancato godimento della vacanza. In altre parole, la semplice prova dell’inadempimento dell’organizzatore esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno. Tale principio è di particolare interesse in quanto evita al consumatore problemi di difficile, se non impossibile, risoluzione, cioè quello di riuscire a dimostrare il disagio psico-fisico conseguente all’inadempimento ed alla mancata realizzazione della finalità turistica. Di seguito alcune recenti sentenze in materia. “Quando il danno non patrimoniate scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate in materia, e quindi, dagli artt. 1218, 1223, 1225 c.c., e valgono le specifiche regole del settore circa l’onere della prova, come specificate da Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533 (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.7.). Se, in base al principio affermato in quest’ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte e sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Se, nell’ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento. Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.10). Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale “da vacanzarovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Cass. Civ. Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256). “La prova del danno non patrimoniale da vacanzarovinata, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto concernente il pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” (Trib. Bologna, 22 ottobre 2012). “Il danno da vacanza rovinata, inteso come pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione, subiti dal turista-viaggiatore, per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o riposo, ha natura non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. e può ritenersi provato, in modo presuntivo, in considerazione del presumibile venir meno delle aspettative del turista-attore, con riguardo alla qualità della vacanza fruita” (Trib. Arezzo, 20 marzo 2012). Se ritieni che il tour operator non abbia adempiuto e di aver subito un danno e vuoi assistenza, puoi aprire una pratica online: se sei già iscritto e registrato, accedi, altrimenti apri un account e iscriviti.
RECLAMO AL TOUR OPERATOR
E’ necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al tour operator non oltre 10 giornilavorativi dal rientro a casa.
IL VENIR MENO DELLA FINALITA’ TURISTICA
Potrebbe infine capitare che già prima della partenza, magari per epidemie diffuse improvvisamente nel paese di destinazione oppure per insurrezioni, guerre e tensioni politiche, non ci siano più i presupposti per partire. Che cosa può fare il consumatore in questi casi? Per approfondire, scarica la Carta dei diritti del turista