ANATOCISMO

L’articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha sostituito l’art. 120 del testo unico bancario (t.u.b.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi maturati nei contratti bancari, mettendo (forse) la parola fine alla lunga vicenda dell’anatocismo bancario. L’attuale articolo 120 t.u.b. prevede che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13) sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014. Non v’è dubbio che a far data dall’entrata in vigore della l. 143/2013 sia fatto divieto a tutte le banche di applicare interessi sugli interessi maturati per le seguenti ragioni. 1) La sostituzione e quindi l’immediata abrogazione del previgente art. 120, secondo comma, t.u.b. (introdotto dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha reso direttamente applicabile l’art. 1283 c.c. che, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite, comporta il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi se non pattuiti successivamente al sorgere del debito e se dovuti per almeno sei mesi (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24418). L’anatocismo è stato infatti ammesso nel nostro ordinamento solo nel settore bancario, perché il precedente art. 120 t.u.b. conteneva una deroga al generale divieto previsto nel Codice civile; una volta eliminata tale norma speciale, non può che trovare applicazione il principio generale che vieta l’anatocismo nei rapporti bancari. 2) La ratio sottostante all’introduzione del nuovo art. 120 t.u.b è chiaramente indicata, fin nei lavori preparatori della legge di Stabilità, nell’introduzione del divieto di ogni forma di anatocismo o capitalizzazione degli interessi. Il legislatore ha poi ribadito il divieto di anatocismo eliminando in sede di conversione la norma (d.l. 24 giugno 2014 n. 14, art. 31) che cercava di reintrodurre la capitalizzazione annuale degli interessi passivi 3) Anche la formulazione letterale della norma è conforme alla ratio e al coordinamento con il codice civile. Il nuovo art. 120 t.u.b precisa infatti che gli interessi “sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. L’espressione capitalizzazione è quindi utilizzata impropriamente col significato di conteggio degli interessi. 4) La sostituzione del precedente art. 120 t.u.b. ha determinato la consequenziale abrogazione e comunque l’inefficacia della d elibera CICR 9 febbraio 2000 (che indicava le condizioni per l’applicazione dell’anatocismo) per tutti i rapporti bancari partire dal 1° gennaio 2014. Tale disposizione, quale fonte secondaria, ha perso ogni legittimità una volta abrogata la norma primaria che ne consentiva l’applicazione. 5) Il nuovo articolo 120 t.u.b, e quindi il divieto di anatocismo, è in vigore dal 1° gennaio 2014, e non richiede la pubblicazione della delibera del CICR la quale dovrà regolare non più la produzione di interessi sugli interessi, come era previsto in passato, ma più in generale “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. In ogni caso il CICR dovrà attenersi al principio secondo cui “ gli interessi “sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”non potendo quindi consentire alcuna forma di capitalizzazione degli interessi, nemmeno in via transitoria. Per una verifica del tuo contratto apri una pratica online: se sei già iscritto e registrato, accedi, altrimenti apri un account e iscriviti.