VENDITE A DISTANZA

Con la direttiva europea 2011/83, attuata con decreto legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21 sulle vendite a distanza – applicabile all’ecommerce e ai contratti conclusi  fuori dai locali commerciali (es. presso l’abitazione, il luogo di lavoro del consumatore o tramite telefono) e finalizzata all’armonizzazione delle norma a livello comunitario – aumenta la protezione dei consumatori con un rafforzamento degli obblighi di informazione a carico dei professionisti in un settore dove sono particolarmente frequenti le truffe (in particolare a causa della contraffazione dei prodotti di marca). La nuova normativa, attuata in Italia con la modifica e l’integrazione degli artt. 45-67 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), si applica a tutti i contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014 (art. 46, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento (l’art. 47elenca le esclusioni). Di seguito le principali novità.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il professionista deve fornire per iscritto (su supporto cartaceo o su altro supporto durevole) informazioni chiare e comprensibili

  • su caratteristiche dei beni e dei servizi
  • identità del professionista
  • prezzo totale dei beni (compresi costi di spedizione)
  • modalità di pagamento
  • consegna ed esecuzione
  • trattamento dei reclami
  • durata del contratto
  • diritto di recesso
  • garanzia legale
  • esistenza e condizioni del servizio postvendita
  • funzionalità di dati e prodotti in formato digitale
  • esistenza e condizioni di depositi e altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire
  • eventuali procedure di conciliazione extragiudiziali.

Le informazioni sono dettagliate dall’art. 49Cod. Cons.

DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSI

Negli artt. 49 e ss. è previsto un periodo di recesso di quattordici giorni per recedere da un contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, senza necessità di fornire alcuna giustificazione e senza dover sostenere alcun costo diverso da quelli di restituzione che deve avvenire entro quattordici giorni dalla consegna. I quattordici giorni per il recesso decorrono:

  • per i contratti di servizio a partire dalla conclusione del contratto;
  • per i contratti di vendita dal momento in cui il consumatore acquisisce il possesso dei beni (in caso di consegne multiple da quando consegnato l’ultimo bene; in caso di consegna periodica dal possesso del primo bene);
  • per i contratti di contratti di fornitura di acqua, gas ed elettricità dal giorno della conclusione del contratto.

Nel caso in cui il professionista non fornisca correttamente le informazioni sul diritto di recesso il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso come sopra determinato. In caso di recesso il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore. La direttiva non si applica a contratti conclusi in ambito di servizi sociali, assistenza sanitaria, gioco d’azzardo, servizi finanziari, trasferimento di immobili, costruzione di edifici, vacanze e circuiti “tutto compreso”, fornitura di alimenti e bevande, trasporto passeggeri, contratti conclusi mediante distributori automatici.

UTILIZZO MEZZI DI PAGAMENTO.

Divieto di applicazione di imposizione ai consumatori in caso di uso di determinati mezzi di pagamento (es. carte di credito o bonifici bancari) di tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO.

Nei contratti in cui avviene una spedizione di beni, secondo quanto previsto dall’art. 63,il rischio della perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando acquisisce possesso fisico dei beni.

ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE.

Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista informa il consumatore e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. L’art. 61 disciplina la consegna che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto (“Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.“)

DIVIETO DELLE CASELLE PRESELEZIONATE SUI SITI WEB.

E’ previsto un divieto di posizionare sui siti web caselle preselezionate in caso di servizi supplementari, per i quali deve essere espresso un consenso da parte del consumatore. Se il professionista non ottiene il consenso espresso ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento. Segnalaci pratiche commerciali scorrette nell’ecommerce inviando una email all’indirizzo sosacquisti@movimentoconsumatori.it o manda una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Consulta anche le 10 regole per evitare truffe nel commercio elettronico e alcuni provvedimenti dell’AGCM in materia di ecommerce.