VODAFONE

In cosa consiste

E’ un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie fra imprese e clienti-consumatori. Evita i costi e la durata delle cause ordinarie e si basa su un protocollo sottoscritto fra le Associazioni dei consumatori e l’Azienda.

Cosa significa “paritetica”

La controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.

Quanto costa

E’ gratuita (fatta salva la quota di iscrizione all’Associazione).

Condizioni di ammissibilità

La procedura di conciliazione può essere avviata soltanto dopo aver presentato un reclamo al quale non sia stata data una risposta entro i termini di 45 giorni dalla ricezione, previsti dalla Carta dei Servizi Vodafone, o che non sia stata ritenuta soddisfacente.

Chi presenta la domanda

La procedura si attiva o rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’Accordo richiedendo la gestione della procedura via web sul sito di V odafone oppure su impulso del consumatore stesso.

Termine per la domanda

La domanda deve essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo.In caso di mancata risposta al reclamo, la domanda deve essere inviata entro ulteriori trenta giorni lavorativi.

Durata massima

La procedura si esaurisce entro 30 giorni più altri 30 giorni per l’acquisizione della documentazione in casi di particolare complessità. Entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda i conciliatori sottopongono al consumatore una proposta di conciliazione.

E’ importante ricordare che, nel corso dello svolgimento della procedura di Conciliazione, Vodafone non intraprende iniziative di autotutela (quale la sospensione del servizio) fino a 15 giorni successivi al ricevimento del verbale di conciliazione. Al termine di tale periodo Vodafone applica le ordinarie procedure di gestione del credito.

Esito positivo

La Commissione redige un verbale di proposta conciliativa che viene sottoposta o direttamente o per tramite dell’Associazione incaricata, al consumatore.

Esito negativo

Se la Commissione non riesce a concordare una proposta conciliativa o le parti non l’accettano, i due conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo.

Effetto della domanda

Con la domanda di conciliazione l’interessato interrompe eventuali termini di prescrizione e decadenza e si impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa dell’esito della procedura di conciliazione.

a) Verbale di conciliazione: è immediatamente vincolante fra le parti e preclude la possibilità di azione giudiziale avente ad oggetto la medesima controversia. Tuttavia, ha solo efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. , e non costituisce, di per sé, titolo esecutivo. Nel caso che Vodafone non adempia spontaneamente agli impegni assunti con il verbale, per procedere in via esecutiva occorre preventivamente ottenere in via giudiziale un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) che, sulla base del verbale sottoscritto, accerti l’esistenza dell’obbligazione a carico di Vodafone e la condannino ad adempiere.

b) Verbale di mancato accordo: Non essendo il tentativo di conciliazione condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, il verbale negativo non produce effetti particolari. Resta salva ogni altra forma di tutela da parte del cittadino.