In cosa consiste
E’ un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie fra imprese e clienti-consumatori. Evita i costi e la durata delle cause ordinarie e si basa su un protocollo sottoscritto fra le Associazioni dei consumatori e l’Azienda.
Cosa significa “paritetica”
La controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.
Quanto costa
E’ gratuita (fatta salva la quota di iscrizione all’Associazione).
Condizioni di ammissibilità
La procedura di conciliazione può essere avviata soltanto dopo aver presentato un reclamo al quale non sia stata data una risposta entro i termini di 30 giorni, previsti dalla Carta dei Servizi Telecom, o che non sia stata ritenuta soddisfacente.
Chi presenta la domanda
La procedura si attiva o rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’Accordo richiedendo la gestione della procedura via web, o inviare direttamente, alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione competente per territorio (luogo in cui si trova l’utenza), il modulo predisposto “Domanda di Conciliazione”, scaricabile dal sito internet di Telecom Italia
Termine per la domanda
A partire dal giorno successivo alla presentazione del reclamo a cui non è stata data risposta o è stata data insoddisfacente. La procedura si concluderà massimo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con un verbale di conciliazione.
Durata massima
La procedura si esaurisce entro 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio di Conciliazione.
E’importante ricordare che, nel corso dello svolgimento della procedura di Conciliazione, Telecom Italia non intraprende iniziative di autotutela (quale la sospensione del servizio) fino a 15 giorni successivi al ricevimento del verbale di conciliazione. Al termine di tale periodo Telecom Italia applica le ordinarie procedure di gestione del credito.
Esito positivo
La Commissione redige un verbale di proposta conciliativa che viene sottoposta o direttamente o per tramite dell’Associazione incaricata, al consumatore.
Esito negativo
Se la Commissione non riesce a concordare una proposta conciliativa o le parti non l’accettano, i due conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo.
Effetto della domanda Con la domanda di conciliazione l’interessato interrompe eventuali termini di prescrizione e decadenza e si impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa dell’esito della procedura di conciliazione.
- Verbale di conciliazione: è immediatamente vincolante fra le parti e preclude la possibilità di azione giudiziale avente ad oggetto la medesima controversia. Tuttavia, ha solo efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. , e non costituisce, di per sé, titolo esecutivo. Nel caso che Telecom non adempia spontaneamente agli impegni assunti con il verbale, per procedere in via esecutiva occorre preventivamente ottenere in via giudiziale un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) che, sulla base del verbale sottoscritto, accerti l’esistenza dell’obbligazione a carico di Telecom e la condannino ad adempiere.
- Verbale di mancato accordo: Non essendo il tentativo di conciliazione condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, il verbale negativo non produce effetti particolari. Resta salva ogni altra forma di tutela da parte del cittadino.