Che cos’è:
Il Servizio conciliazione clienti energia istituito dall’Autorità per l’energia elettrice e il gas e il sistema idrico e gestito da Acquirente Unico S.p.A. agevola la risoluzione della controversia facendo incontrare le parti via web alla presenza di un conciliatore che le aiuta a raggiungere una soluzione di comune accordo.
Questa procedura coinvolge quindi il cliente o un suo delegato, il venditore e/o il distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.
Chi può attivare la procedura:
per il settore elettrico: tutti i clienti domestici; i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
per il settore gas: tutti i clienti domestici; il condominio uso domestico con consumi non superiori a 200.000 metri cubi annui; i clienti non domestici con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui.
In caso di cliente dual fuel (fornitura congiunta di energia elettrica e gas), è sufficiente rientrare in una delle tipologie indicate sopra.
Quando è possibile attivare la procedura di conciliazione
E’ possibile presentare la richiesta di attivazione del Servizio conciliazione esclusivamente dopo aver presentato reclamo scrittoall’esercente ed aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o non aver ricevuto risposta nei termini stabiliti dall’Autorità (il venditore ha 40 giorni solari per rispondere al reclamo).
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:
- sia già stata avviata o conclusa una procedura di fronte all’autorità giudiziaria,
- sia in corso o sia stata svolta altra procedura di risoluzione alternativa della controversia, anche volontaria e paritetica,
- sia in corso o sia stata svolta una procedura di reclamo presso lo Sportello del Consumatore AU, salvo che nella risposta lo Sportello, per tutte le problematiche o solo per alcune di esse, non abbia suggerito al cliente di provare a risolverle utilizzando altre procedure.
Non sono ammesse controversie relative ai profili tributari e fiscali.
Termini e modalità di presentazione della domanda:
Per avviare la procedura del Servizio Conciliazione il cliente o suo delegato è tenuto a compilare la maschera on line allegando tutta la documentazione richiesta ed esplicativa del caso (contratto, fatture, reclami, riscontri ecc.). Si consiglia di rivolgersi con fiducia ai nostri consulenti che seguiranno gratuitamente tutta la procedura dall’inserimento della domanda alla verbalizzazione dell’accordo.
La richiesta di attivazione della procedura può essere inoltrata non prima di 50 giorni dall’invio del reclamo all’esercente e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento della risposta dell’esercente al reclamo.
In caso di risposta insoddisfacente prima dei 50 giorni la procedura può essere avviata subito senza dover attendere tale termine.
In assenza di risposta dell’esercente, il consumatore ha un anno di tempo dalla data di invio del reclamo per presentare la richiesta di attivazione del Servizio conciliazione.
Esito della procedura:
Se le parti trovano una soluzione per la controversia sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di transazione ai sensi del codice civile.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo la procedura si chiude comunque e la pratica è archiviata con esito negativo.
Aziende che hanno aderito al servizio:
l’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico pubblica l’elenco delle aziende (di distribuzione e di vendita) che hanno aderito volontariamente al servizio di conciliazione clienti energia.