RISARCIMENTO DANNI

In caso di sinistro stradale, è necessario farne denuncia tempestivamente e per iscritto. Assolve tale obbligo anche la compilazione e l’invio del modulo di constatazione amichevole (modello CAI), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti.

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Se il sinistro ha avuto luogo tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.

La compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno e può essere, quindi, trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale – nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione – solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questa procedura (detta “di risarcimento diretto”) non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (cosiddetti sinistri multipli o “tamponamenti a catena), né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano), né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).

La procedura di risarcimento del danno prevista per l’ipotesi in cui la richiesta sia rivolta non alla propria compagnia di assicurazione ma a quella del veicolo responsabile prevede termini per la formulazione dell’offerta al danneggiato (o per la comunicazione dei motivi per i quali non ritiene di fare offerta) più lunghi:

  • per i sinistri con soli danni a cose, sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro);
  • per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, novanta giorni dalla ricezione della documentazione.

In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

tempi di liquidazione della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.

Anche i dati e i documenti che il danneggiato deve fornireall’impresa di assicurazione sono gli stessi:

  • per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare sempre e comunque l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

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