Quando si decide di vendere il proprio veicolo in corso di contratto e scelga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di tua proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal trasferimento di proprietà.
Per effetto della cessazione del rischio hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta, dopo aver restituito alla compagnia il certificato e il contrassegno.
Da tale importo sarà però detratta una somma pari all’imposta pagata dalla compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Si ha diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (sempre al netto dell’imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non ne sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione del veicolo).
In caso di furto del veicolo, si ha diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (anche in questo caso al netto dell’imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.
(fonte IVASS)