PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI

Per prodotti finanziari illiquidi si intendono i prodotti per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che “determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita” anche avuto riguardo all’aspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l’investitore (rif. Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009). Rientrano nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi, esclusi dalla categoria degli strumenti finanziari “non complessi” :

– OBBLIGAZIONI BANCARIE – POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO – DERIVATI OTC – AZIONI DI BANCHE NON QUOTATE

Normalmente vengono definiti come a basso rischio e “a capitale garantito”: viene però sottostimata (o celata) la rischiosità, dovuta alla scarsa “liquidità” ovvero al fatto che si tratta di strumenti non negoziabili sul mercato. Per quanto riguarda le azioni anche il prezzo, non essendo frutto del mercato ma essendo determinato dalla stessa società attraverso pareri commissionati ad esperti di settore, è altro elemento aleatorio e potenzialmente non attendibile. La sottostima del rischio è anche talvolta conseguenza della negoziazione in conflitto di interessi da parte dell’intermediario che tende a proporre alla propria clientela tali prodotti, rientranti nel risparmio gestito, ovvero strumenti che rendono immediati introiti a favore dell’intermediario (anche nell’ordine del 5-8% dell’importo nominale!). Per tali ragioni la Consob con la citata comunicazione del 2009 ha previsto particolari tutele a favore del risparmiatore nella negoziazione dei titoli illiquidi.E’ infatti capitato – come abbiamo visto nel 2014 con riferimento ad azioni Veneto Banca – che i titoli illiquidi vengano ceduti a risparmiatori per i quali non si tratta di un investimento adeguato, ad esempio perché hanno bisogno di “realizzare” l’investimento e di trasformarlo in denaro contante, senza dover aspettare la scadenza (ammesso che ci sia, come ad esempio nel caso delle azioni).

PER VERIFICARE SE LA BANCA HA RISPETTATO GLI OBBLIGHI NELLA VENDITA, E’ NECESSARIO VISIONARE E APPROFONDIRE IL TIPO DI CONTRATTO CHE E’ STATO STIPULATO

Nel caso in cui l’intermediario sia infatti tenuto a rendere al cliente un servizio di consulenza (e dunque una valutazione sull’adeguatezza dell’investimento), dovrà essere valutato il rischio di liquidità dello strumento finanziario in relazione al “periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento” (art. 39 c. 4° Reg. 16190) (“Per le operazioni in questione, il parametro costituito dall’holding period del cliente, normalmente non unico, deve infatti assumere autonomo rilievo ai fini delle valutazioni di adeguatezza. Esso andrà direttamente e specificamente rapportato alle caratteristiche di durata e liquidità dell’operazione consigliata al cliente, piuttosto che inglobato in maniera inevitabilmente approssimativa nel profilo sintetico del medesimo.”) Se è stato sottoscritto un contratto che non prevede il servizio di consulenza (il Contratto stipulato in vigenza della normativa MIFID specifica i servizi e le caratteristiche fornite “indicando”, tra le altre informazioni, “il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate”) l’intermediario ai sensi dell’art. 42 è tenuto a rendere la valutazione di appropriatezza sulla base delle informazioni previste dall’art. 41 Reg. Consob sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio chiesto. Nel caso in cui lo strumento non sia appropriato, il cliente viene avvertito di tale situazione (per iscritto). Con riferimento alla conoscenza, una corretta valutazione di appropriatezza non può prescindere dall’asimmetria informativa a sfavore del cliente al dettaglio: nel caso di acquisti in tale contesto contrattuale, si ritiene che la valutazione sulla conoscenza / consapevolezza delle caratteristiche dell’investimento (nel caso in questione caratterizzato dalla scarsa liquidità / difficoltà nello smobilizzo) non possa prescindere dalle caratteristiche personali del consumatore, anche a prescindere dall’asettica e burocratica compilazione della profilatura del clienteATTENZIONE. Se il servizio può essere reso nella modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” – ovvero “senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di ad adeguatezza o appropriatezza” – soltanto nel caso in di prestazione di servizi connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi. Tale servizio è prestato a iniziativa del cliente che deve essere previamente informato che la Banca nel prestare tale servizio non è tenuta a valutare l’appropriatezza e che il cliente non beneficia di alcuna protezione. Non è pertanto possibile acquistare titoli illiquidi in quanto non rientrano nella categoria degli strumenti finanziari non complessi.