Per prodotti finanziari illiquidi si intendono i prodotti per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che determinano per linvestitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita anche avuto riguardo allaspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere linvestitore (rif. Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009). Rientrano nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi, esclusi dalla categoria degli strumenti finanziari non complessi :
– OBBLIGAZIONI BANCARIE – POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO – DERIVATI OTC – AZIONI DI BANCHE NON QUOTATE
Normalmente vengono definiti come a basso rischio e a capitale garantito: viene però sottostimata (o celata) la rischiosità, dovuta alla scarsa “liquidità” ovvero al fatto che si tratta di strumenti non negoziabili sul mercato. Per quanto riguarda le azioni anche il prezzo, non essendo frutto del mercato ma essendo determinato dalla stessa società attraverso pareri commissionati ad esperti di settore, è altro elemento aleatorio e potenzialmente non attendibile. La sottostima del rischio è anche talvolta conseguenza della negoziazione in conflitto di interessi da parte dellintermediario che tende a proporre alla propria clientela tali prodotti, rientranti nel risparmio gestito, ovvero strumenti che rendono immediati introiti a favore dellintermediario (anche nellordine del 5-8% dellimporto nominale!). Per tali ragioni la Consob con la citata comunicazione del 2009 ha previsto particolari tutele a favore del risparmiatore nella negoziazione dei titoli illiquidi.E’ infatti capitato – come abbiamo visto nel 2014 con riferimento ad azioni Veneto Banca – che i titoli illiquidi vengano ceduti a risparmiatori per i quali non si tratta di un investimento adeguato, ad esempio perché hanno bisogno di “realizzare” l’investimento e di trasformarlo in denaro contante, senza dover aspettare la scadenza (ammesso che ci sia, come ad esempio nel caso delle azioni).
PER VERIFICARE SE LA BANCA HA RISPETTATO GLI OBBLIGHI NELLA VENDITA, E’ NECESSARIO VISIONARE E APPROFONDIRE IL TIPO DI CONTRATTO CHE E’ STATO STIPULATO
Nel caso in cui lintermediario sia infatti tenuto a rendere al cliente un servizio di consulenza (e dunque una valutazione sulladeguatezza dellinvestimento), dovrà essere valutato il rischio di liquidità dello strumento finanziario in relazione al periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare linvestimento (art. 39 c. 4° Reg. 16190) (Per le operazioni in questione, il parametro costituito dall’holding period del cliente, normalmente non unico, deve infatti assumere autonomo rilievo ai fini delle valutazioni di adeguatezza. Esso andrà direttamente e specificamente rapportato alle caratteristiche di durata e liquidità dell’operazione consigliata al cliente, piuttosto che inglobato in maniera inevitabilmente approssimativa nel profilo sintetico del medesimo.) Se è stato sottoscritto un contratto che non prevede il servizio di consulenza (il Contratto stipulato in vigenza della normativa MIFID specifica i servizi e le caratteristiche fornite indicando, tra le altre informazioni, il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate) lintermediario ai sensi dellart. 42 è tenuto a rendere la valutazione di appropriatezza sulla base delle informazioni previste dallart. 41 Reg. Consob sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore dinvestimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio chiesto. Nel caso in cui lo strumento non sia appropriato, il cliente viene avvertito di tale situazione (per iscritto). Con riferimento alla conoscenza, una corretta valutazione di appropriatezza non può prescindere dallasimmetria informativa a sfavore del cliente al dettaglio: nel caso di acquisti in tale contesto contrattuale, si ritiene che la valutazione sulla conoscenza / consapevolezza delle caratteristiche dellinvestimento (nel caso in questione caratterizzato dalla scarsa liquidità / difficoltà nello smobilizzo) non possa prescindere dalle caratteristiche personali del consumatore, anche a prescindere dallasettica e burocratica compilazione della profilatura del cliente. ATTENZIONE. Se il servizio può essere reso nella modalità di mera esecuzione o ricezione di ordini ovvero senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di ad adeguatezza o appropriatezza soltanto nel caso in di prestazione di servizi connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi. Tale servizio è prestato a iniziativa del cliente che deve essere previamente informato che la Banca nel prestare tale servizio non è tenuta a valutare lappropriatezza e che il cliente non beneficia di alcuna protezione. Non è pertanto possibile acquistare titoli illiquidi in quanto non rientrano nella categoria degli strumenti finanziari non complessi.