DURATA E RINNOVO CONTRATTO

La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio; la scadenza è indicata nel certificato di assicurazione.

È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore all’anno (c.d. “provvisorie”), in particolare per i veicoli con targa provvisoria e per quelli che circolano per prova, collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di scadenza della polizza.

Da dicembre 2012 per i contratti r.c. auto è stata abolita la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico della copertura per una ulteriore annualità in assenza di recesso da parte dell’assicurato) ed è stato previsto per legge il mantenimento di un periodo di “tolleranza” di 15 giorni oltre la data di scadenza, durante il quale la compagnia continua a rispondere dei sinistri
causati dall’assicurato.

Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di valutare le diverse offerte presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla.

In caso di furto del veicolo la validità della garanzia cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.

In tal caso la compagnia deve rimborsarti la quota parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia.

Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il proprietario dovrà stipulare una nuova polizza r.c. auto (e gli verrà attribuita la CU di ingresso, ossia la 14).

Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su quest’ultimo potrà trasferire la stessa classe di merito del veicolo rubato.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti r.c. auto la clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale. Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha più l’obbligo di comunicare la disdetta.

Alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, pertanto, sarà libero di rinnovarlo con la stessa impresa o di stipulare una nuova polizza con un’altra impresa assicurativa.

L’impresa con cui era in vigore la polizza assicurativa, dovrà, tuttavia, garantire le coperture almeno per i successivi 15 giorni dopo la scadenza (conservazione per legge del “periodo di tolleranza”).

L’impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.
Nei contratti con clausola di rinnovo tacito in corso di validità alla data del 1 gennaio 2013, le imprese hanno l’obbligo di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle stesse clausole di rinnovo.

Per la stipula di un nuovo contratto sarà quindi necessaria una nuova manifestazione di volontà, presso la stessa o una diversa impresa assicurativa.

ATTENZIONE

E’ molto importante prestare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto, quali le garanzie incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc., che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate dalla r.c. auto, anche se solitamente prestate insieme ad essa.

Per tali garanzie, pur se sottoscritte in abbinamento con la polizza r.c. auto, non opera il divieto di tacito rinnovo: occorre quindi controllare l’eventuale presenza di detta clausola e, nel caso si voglia stipulare un nuovo contratto con un’altra compagnia, si dovrà dare la disdetta.

(fonte IVASS)