In cosa consiste
E’ un tentativo di soluzione stragiudiziale delle controversie fra imprese e clienti-consumatori. Evita i costi e la durata delle cause ordinarie e si basa su un protocollo sottoscritto fra le AACC e l’Azienda.
Cosa significa “paritetica”
La controversia viene esaminata da una Commissione formata in modo paritetico, cioè da due conciliatori di cui uno nominato dall’impresa e uno nominato dall’Associazione in rappresentanza del consumatore.
Quanto costa
E’ gratuita (fatta salva la quota di iscrizione all’Associazione)
Condizioni di ammissibilità
Si può accedere alla procedura di conciliazione a condizione che la controversia riguardi viaggi effettuati a partire dal 1 luglio 2010, per i quali il consumatore contesta uno “scostamento tra obblighi e/o impegni assunti da Alitalia in documenti ufficiali o derivanti dalla normativa vigente, e quanto effettivamente fruito”. Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata solo se è già stato esperito un reclamo, con esito insoddisfacente.
Chi presenta la domanda
La domanda di conciliazione può essere inoltrata dall’interessato personalmente oppure tramite l’Associazione.
Termine per la domanda
La procedura di conciliazione deve essere avviata:
- in caso di risposta al reclamo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della risposta al reclamo
- in caso di mancata risposta, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni di cui dispone Alitalia per rispondere al reclamo (in altri termini: entro 120 giorni dall’invio del reclamo).
Durata massima
La procedura si esaurisce, di norma, nel termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio di Conciliazione.
Esito positivo
La Commissione formula un’ipotesi di conciliazione; redige il verbale indicando espressamente i tempi di adempimento delle obbligazioni in esso contenute. L’Associazione (o, in mancanza di mandato, l’Ufficio di Conciliazione) la sottopone al consumatore, che vi aderisce. L’Associazione (o il consumatore direttamente) comunica l’adesione alla Segreteria dell’Ufficio di Conciliazione (entro 15 giorni lavorativi, scaduti i quali la proposta si intende rifiutata).
I due conciliatori sottoscrivono il verbale di conciliazione. La Segreteria di Conciliazione invia al cittadino o all’associazione il verbale di conciliazione sottoscritto dai due conciliatori.
Esito negativo
La Commissione non riesce a concordare una proposta conciliativa o le parti non l’accettano; i due conciliatori ne danno atto sottoscrivendo un verbale di mancata conciliazione, che depositano presso l’Ufficio di Conciliazione.
Non essendo il tentativo di conciliazione condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, il verbale negativo non produce effetti particolari. Resta salva ogni altra forma di tutela da parte del cittadino.