Carte bancomat rubate, carte clonate e casi di phishing. Sono numerosi i casi di addebiti non autorizzati e altrettanto numerose le pronunce dellArbitro Bancario Finanziario. Il consumatore, dopo aver immediatamente bloccato la propria carta e presentato denuncia alla Polizia o ai Carabinieri, spesso non riesce infatti a ottenere facilmente il riaccredito delle somme addebitate. Quando la Banca o il gestore della carta di credito o istituti di moneta elettronica sono obbligati a rimborsare? Per avere unidea dei tuoi diritti e degli obblighi della Banca, si può far riferimento ald.lgs. 11/2010 con Provvedimento di attuazione della Banca dItalia con cui è stata recepita la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive PSD): il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di unoperazione di pagamento. In assenza del consenso, unoperazione di pagamento non può considerarsi autorizzata; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e le operazioni eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate; al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento possono essere concordati limiti di spesa; il contratto può prevedere il diritto della Banca di bloccare lutilizzo di uno strumento di pagamento ad esempio per motivi di sicurezza e sospetto di utilizzo fraudolento. La Banca deve informare il cliente se possibile prima del blocco; lutilizzatore deve comunicare senza indugio al prestatore dei servizi lo smarrimento, il furto, lappropriazione indebita e luso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza, così come deve comunicare lesecuzione di operazioni eseguite in modo inesatto; la Banca è obbligata ad adottare accorgimenti per garantire linaccessibilità a soggetti diversi dallutilizzatore dei dispositivi per lutilizzo di strumenti di pagamento e nella spedizione dei medesimi; nel caso in cui lutilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato unoperazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia correttamente eseguita, è onere della Banca provare che loperazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti; qualora lutilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato unoperazione di pagamento eseguita, lutilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che loperazione che loperazione sia stata autorizzata dallutilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ai propri obblighi; nel caso di operazione non autorizzata la Banca deve rimborsare immediatamente al cliente limporto delloperazione (salvo motivato sospetto di frode). Il rimborso non preclude la possibilità della Banca di dimostrare anche in un momento successivo che loperazione era stata autorizzata; salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il consumatore non sopporta alcuna perdita derivante dallutilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente DOPO; salvo in caso in cui lutilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, lutilizzatore può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro (franchigia) la perdita derivante dallutilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al furto o smarrimento
Alla luce di tali principi si vedano le recenti decisioni dellArbitro Bancario Finanziario, al quale è possibile rivolgersi nel caso in cui il reclamo non sortisca effetti. ABF Milano Decisione N. 4449 del 31 dicembre 2012: accoglimento parziale del ricorso (nella fattispecie: furto di una borsa in unauto chiusa, in un luogo apparentemente sicuro, con PIN presumibilmente contenuto nella stessa borsa; applicazione della franchigia di 150 euro). ABF Milano Decisione N. 1590 del 16 maggio 2012: accoglimento parziale del ricorso (fattispecie analoga a quella che precede: furto di borsello da automobile mediante rottura del finestrino, con allinterno la carta bancomat; due prelievi prima del blocco della carta, eseguiti secondo la Banca mediante la digitazione del PIN; applicazione della franchigia di 150 euro) ABF Napoli Decisione N. 2877 del 4 settembre 2012: ricorso respinto (nella fattispecie due operazioni di prelievo a distanza di un minuto luna dallaltra, nel corso del procedimento non è stata tuttavia rilevata alcuna anomalia, in quanto sarebbero state effettuate con lutilizzo della carta bancomat e con corretta digitazione del PIN).