ADDEBITI NON AUTORIZZATI

Carte bancomat rubate, carte “clonate” e casi di phishing.  Sono numerosi i casi di addebiti non autorizzati e altrettanto numerose le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il consumatore, dopo aver immediatamente bloccato la propria carta e presentato denuncia alla Polizia o ai Carabinieri, spesso non riesce infatti a ottenere facilmente il riaccredito delle somme addebitate. Quando la Banca o il gestore della carta di credito o istituti di moneta elettronica sono obbligati a rimborsare? Per avere un’idea dei tuoi diritti e degli obblighi della Banca, si può far riferimento ald.lgs. 11/2010 con Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia con cui è stata recepita la direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive – PSD): • il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e le operazioni eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate; • al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento possono essere concordati limiti di spesa; il contratto può prevedere il diritto della Banca di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento ad esempio per motivi di sicurezza e sospetto di utilizzo fraudolento. La Banca deve informare il cliente se possibile prima del blocco; • l’utilizzatore deve comunicare senza indugio al prestatore dei servizi lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita e l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza, così come deve comunicare l’esecuzione di operazioni eseguite in modo inesatto; • la Banca è obbligata ad adottare accorgimenti per garantire l’inaccessibilità a soggetti diversi dall’utilizzatore dei dispositivi per l’utilizzo di strumenti di pagamento e nella spedizione dei medesimi; • nel caso in cui l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticatacorrettamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti; qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ai propri obblighi; • nel caso di operazione non autorizzata la Banca deve rimborsare immediatamente al cliente l’importo dell’operazione (salvo motivato sospetto di frode). Il rimborso non preclude la possibilità della Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione era stata autorizzata; • salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il consumatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente DOPO; salvo in caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, l’utilizzatore può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro (franchigia) la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al furto o smarrimento

Alla luce di tali principi si vedano le recenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, al quale è possibile rivolgersi nel caso in cui il reclamo non sortisca effetti. ABF Milano Decisione N. 4449 del 31 dicembre 2012: accoglimento parziale del ricorso (nella fattispecie: furto di una borsa in un’auto chiusa, in un luogo apparentemente sicuro, con PIN presumibilmente contenuto nella stessa borsa; applicazione della franchigia di 150 euro). ABF Milano Decisione N. 1590 del 16 maggio 2012: accoglimento parziale del ricorso (fattispecie analoga a quella che precede: furto di borsello da automobile mediante rottura del finestrino, con all’interno la carta bancomat; due prelievi prima del blocco della carta, eseguiti secondo la Banca mediante la digitazione del PIN; applicazione della franchigia di 150 euro) ABF Napoli Decisione N. 2877 del 4 settembre 2012: ricorso respinto (nella fattispecie due operazioni di prelievo a distanza di un minuto l’una dall’altra, nel corso del procedimento non è stata tuttavia rilevata alcuna anomalia, in quanto sarebbero state effettuate con l’utilizzo della carta bancomat e con corretta digitazione del PIN).